2009-03-31 14:03:44 UTC
Nel merito dei contenuti, c'è un ottimo lavoro di sistemazione e correzione di errori presenti nel decreto legislativo n. 81/2008 ai quali si è messo mano in modo preciso e degno di plauso, ma questo è MERITO DEI TECNICI MINISTERIALI.
E qui finiscono le buone notizie.
Poi vi sono però altri aspetti del decreto di modifica, decisi dal Ministro Sacconi, che intervengono in maniera pesantissima sul Testo Unico riducendo drasticamente le sanzioni penali su violazioni ad aspetti fondamentali della legge. Vediamole brevemente
1) la mancata o incompleta valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro, che è l’elemento fondante dello spirito preventivo del DLgs 81/2008. Le sanzioni da 15.000 passano a 2.000 €, quando nella precedente legge sulla sicurezza, la 626/994, era di 4.000 €. Questo con la scusa che le sanzioni andavano riparametrate all'effettivo indice Istat. Altro che riparametrazione, qui si è alla logica del “LIBERI TUTTI", SANZIONI AL MINIMO, TANTO LA SICUREZZA NON DEVE ESSERE COSÌ SOPRAVVALUTATA!. Questo è il messaggio di Sacconi, cioè il contrario di tutto quanto si è fatto in Europa e Italia per migliorare la sicurezza sul lavoro.
Non si vuol capire che quello che va ridotto non sono le sanzioni, ma:
a) le violazioni delle imprese che non tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) gli infortuni sul lavoro mortali, circa 1200 all'anno, le mutilazioni e invalidità permanenti, circa 25 mila all'anno, con 650 mila lavoratori che ogni anno ricevono dall'Inail una rendita permanente per mutilazioni e invalidità. E questi sono COSTI DELLA COLLETTIVITÀ, cioè dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese che le tasse le pagano e che rispettano la legge.
Questo significa DARE DEL FESSO a quelle aziende, la maggioranza, dove la sicurezza viene rispettata, con costi e impegno, e vuol dire chele aziende che non rispettano la legge (e la salute di chi lavora) possono continuare a tenere costi bassi e competitivi con le prime operando di fatto una CONCORRENZA SLEALE
2) Particolarmente incomprensibili appaiono le disposizioni che cercano di depotenziare il concetto di DATA CERTA tanto in materia di DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI quanto addirittura in materia di delega di responsabilità da parte del Datore di Lavoro. Questa è una MOSTRUOSITÀ GIURIDICA perché tanto il magistrato quanto gli ispettori delle Asl sono TENUTI PER LEGGE ad accertare comunque la VERIDICITÀ DELLE DATE APPOSTE (con conseguente imputazione penale per il reato di falso a carico di tutti coloro che a posteriori firmeranno documenti in realtà inesistenti alla data dichiarata).
A fronte della prassi di una minoranza limitata di aziende che cercano di eludere gli obblighi PREDISPONENDO DOPO L'INFORTUNIO i DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI e deleghe artefatte e fasulle, predisposte solo per eludere o scaricare responsabilità penali e obblighi di legge, LA RISPOSTA DEL GOVERNO È QUELLA DI OFFRIRE UNA MODIFICA COMPIACENTE VERSO CHI HA FINO AD ORA, QUANDO SERVIVA, PRATICATO LA FRODE.
3) Ugualmente IRRISPETTOSA DELLA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO e dei principi generali dell'ordinamento è la disposizione dell'art. 12 del decreto correttivo, laddove vincola l'attività degli organi di polizia giudiziaria che agiscono sotto la direzione del pubblico ministero, SI NOTI BENE PUBBLICI UFFICIALI, alle opinioni della commissione per l'Interpello, che ha solo funzioni interpretative di indirizzo e chiarimento sul Testo Unico!! (vedi art.12 DLgs 81/2008). Questa è addirittura una SOVVERSIONE DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE perché sottopone l'azione penale alle decisioni amministrative di un organismo del potere esecutivo. UN VERO SCANDALO GIURIDICO.
4) Molto grave è anche l'articolo 15 bis del decreto correttivo, un tentativo di SCARICARE TUTTE LE RESPONSABILITÀ PENALI dal vertice aziendale AI LIVELLI INFERIORI, il tutto violando in modo flagrante l'articolo 1 della legge delega n. 123/2007 che non consente modifiche del codice penale, in quanto non rientrano nell'oggetto della legge delega.
5) Last but not least, l'autorizzazione alle VISITE PREASSUNTIVE, che è un'altra gravissima violazione della legge delega, che non consente di modificare l'articolo 5 della dello Statuto dei lavoratori che, appunto, vieta le visite preassuntive.
Questa è la terza volta (le prime due: Decreto Sicurezza, Decreto Case) che il governo annuncia leggi che sa bene saranno inapplicabili a causa di palesi violazioni di principi giuridici universalmente riconosciuti.
Che un decreto siffatto, in una materia così delicata, venga proposto nell’imminenza della campagna elettorale per l’europee, la dice lunga sulla volontà di carezzare certi settori dell'elettorato. Il decreto si poteva fare prima, molto prima, ma a fronte di 1200 morti l’anno, si è pensato fosse più urgente